Ripartizione spese condominiali ascensore: come vengono ripartite le varie tipologie di spesa per la riparazione o la manutenzione ascensori del condominio?

Cerchiamo di fare luce sui più comuni aspetti riguardanti condominio ascensore ripartizione spese.

Ripartizione spese condominiali ascensore: installazione dell’impianto

Nel caso di un riparto delle spese per la nuova costruzione di un ascensore condominiale può venirci incontro l’articolo 1123 del codice civile:

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

La spesa ai fini della installazione di un ascensore condominiale va sempre ripartita quindi secondo la tabella di proprietà (Cassazione civile, sentenza 7975 del 25 marzo 2004).

Facciamo presente che l’articolo sopra citato si riferisce esclusivamente ad una ripartizione spese ascensore condominiale di nuova installazione: per nuova installazione si intende la realizzazione di un nuovo impianto ove non vi era in precedenza alcun impianto di elevazione (in caso diverso si deve parlare di sostituzione).

Riparto spese ascensore condominiale: manutenzione ordinaria e straordinaria

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria ci si rivolge invece all’articolo 1124 del codice civile:

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Piani e millesimi ascensore condominio

Quindi, in mancanza di pattuizione diversa, le spese di manutenzione vanno ripartite per metà secondo le tabelle millesimali e metà a seconda dell’altezza del piano dal suolo.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria gli interventi possono essere fatti eseguire dall’amministratore per poi essere riportati a bilancio; mentre gli interventi di manutenzione straordinaria necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.

Spese ascensore condominio: come distinguere manutenzione ordinaria e straordinaria

Per individuare le differenze tra la manutenzione ordinaria ascensore condominiale e gli interventi straordinari bisogna fare riferimento all’articolo 3 lettere a) e b) del D.P.R. numero 380 del 2001:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

Accordi particolari di condominio ripartizione spese ascensore

Quelli illustrati fino ad ora sono i criteri di ripartizione delle spese condominiali per i’ascensore in assenza di diverse e più specifiche disposizioni prese in accordo dai condomini per regolare le spese stesse.

In caso i condomini firmino all’unanimità un regolamento specifico per la ripartizione delle spese questo è da ritenersi vincolante (sempre nei limiti della legge) mentre una ripartizione regolata tramite delibera assembleare a maggioranza (non all’unanimità) potrebbe essere oggetto di contestazione nelle sedi opportune.

Ripartizione spese ascensore piano terra

Per quanto riguarda gli abitanti del piano terra bisogna rifarsi alla giurisprudenza; in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4419 del 21 febbraio 2013) leggiamo che:

i condomini del pianterreno devono partecipare alla ripartizione delle spese di scale ed ascensore perché “le scale (e gli ascensori) appartengono anche ai condomini dei piani inferiori che non se ne servono in quanto beni che condizionano l’esistenza stessa dell’edificio”

Spese ascensore condominiale: come contenerle

Il miglior modo per mantenere il vostro impianto di elevazione condominiale efficiente e sicuro è quello di effettuare una regolare manutenzione che permetta di evitare nel lungo periodo costosi interventi di ripristino che graveranno in percentuali sui conti di ogni condomino.

La manutenzione deve essere effettuata da ditte specializzate con tecnici muniti di patentino che possano garantirvi la qualità del lavoro svolto e l’efficienza del vostro impianto a norma di legge.

Elevator Quality ogni giorno cura la manutenzione di centinaia di ascensori condominiali (in aggiunta ad impianti di edifici pubblici e ospedalieri); vi invitiamo quindi a contattarci se avete necessità di affidare ad una nuova ditta di ascensori la manutenzione degli impianti di elevazione presenti nel vostro condominio.

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